FERMO – Si legge in una nota della USB Ascoli Piceno/Fermo: «La sentenza del Tribunale di Fermo del 11/03/2025 la quale statuisce che la retribuzione durante le ferie deve includere tutte le componenti normalmente percepite durante i periodi di lavoro, è la prima importante pronuncia nel territorio marchigiano che interessa in particolare tutto il settore delle società a capitale interamente pubblico ed affidatarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale (come Steat spa nel fermano e Start spa nell’ascolano).
In particolare nel caso affrontato dal Tribunale fermano, si dichiara il diritto di alcuni dipendenti della Steat Spa conducenti di autobus, iscritti all’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato e difesi dall’Avv. Giuseppe Camaioni del Foro di Ascoli Piceno, all’inserimento delle voci indennità di guida, indennità di turno, indennità agente unico, indennità per prestazione domenicale, indennità presenza, diaria al 9%, diaria al 15%, indennità agente di movimento, indennità di trasferta, maggiorazione per lavoro festivo e per festività nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie. Gli emolumenti richiesti sono stati percepiti con netta continuità e in modo non occasionale e vanno inclusi nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legati intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, anche con riguardo alla maggiorazione per lavoro festivo e per le festività non godute.
La normativa eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e quindi dal Tribunale di Fermo, è finalizzata ad assicurare che il lavoratore in occasione delle ferie, per ciò che concerne il salario, sia messo in una situazione analoga a quella dei periodi di lavoro, con mantenimento della retribuzione che percepisce durante il lavoro. In sintesi, durante le ferie annuali retribuite, indicate dall’art. 7, n. 1 della direttiva n. 88 del 2003, deve essere mantenuta la retribuzione, una cui diminuzione sarebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare effettivamente il diritto alle ferie (cfr. Cass. n. 22401/2020 e CGUE 15 settembre 2011 C-155/10).
Il Tribunale di Fermo, ha rigettato anche l’eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla Steat spa rilevando che, anche nel caso di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze delle società a capitale interamente pubblico ed affidatarie di un servizio pubblico (come il trasporto) il rapporto ha natura privatistica a nulla rilevando il capitale pubblico della società resistente: pertanto il rapporto di lavoro, non è assistito da un regime di stabilità reale piena e quindi, per tutti i diritti maturati successivamente all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) e per quelli non prescritti a tale data, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La società Steat Spa è stata quindi condannata al versamento, in favore dei ricorrenti, degli importi maturati per differenze di retribuzione a decorrere dal 18 luglio 2007 sino ad oggi.
USB Lavoro Privato esprime soddisfazione per l’esito del procedimento giudiziario poiché ai lavoratori è stato riconosciuto quanto loro dovuto, superando il deficitario importo forfettario che la Steat Spa, in corso di causa, aveva offerto ai lavoratori ricorrenti, frutto di un accordo siglato dalle associazioni datoriali marchigiane e alcune sigle sindacali»